Chiama
Scrivici
Whatsapp

Cartella di pagamento e Atto di Pignoramento di crediti, presso terzi, vizi della notifica a mezzo pec ed inesistenza giuridica del documento informatico

In tema di notifica a mezzo PEC, l'art. 26, D.P.R. n. 602/73, l'art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012 recita testualmente: “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto”, ovvero “IPA”, “Reginde”, “Inipec”.

Orbene, si invita, a prestare molta attenzione all’indirizzo pec dal quale viene notificata la cartella di pagamento, atteso che nel caso sopra descritto, la cartella di pagamento è affetta da nullità, come già appurato dalla giurisprudenza di merito (C.T.P. di Perugia, sentenza 379/2019 e C.T.P. di Taranto, sentenza 401/2019 e C.T.P. di Roma 601/2020).

D’altronde la Corte di Cassazione con sentenza n. 17346/2019, aveva già chiarito che la notifica della cartella di pagamento è viziata ed insanabile, se il notificante utilizza il proprio “indirizzo di posta elettronica certificata” non risultante da pubblichi elenchi, a mente dell’art. 3-bis, Legge n. 53/94.

 

L’articolo 20 del D.lgs. 82/2005 CAD, individua, quale requisito fondamentale, del documento informatico, l’apposizione della sottoscrizione, con firma digitale, atteso che è l’unico strumento, in condizione di assicurare i requisiti di sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità al soggetto emittente.    

 

La, sola, firma digitale, però, in caso di contestazione del ricorrente, non è sufficiente, ad attribuire, valore probatorio, alla cartella di pagamento, atteso che non vi è garanzia che il documento depositato, risulti conforme a quello che è stato, effettivamente, notificato al contribuente, ma deve essere accompagnata, dalla attestazione di conformità, resa da un pubblico ufficiale, a ciò autorizzato, nel rispetto del disposto dell’art. 23 del CAD, che recita: le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

A riguardo, si ribadisce, come, ampiamente, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,  Corte di Cassazione ordinanza n. 1974 del 26.01.2018 “… l'agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell'espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell'ufficiale postale, poichè l'autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale”…     

In molteplici fattispecie, è stato possibile verificare che l’atto di pignoramento di crediti presso terzi, ex art. 72 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, notificato dall’AGE Riscossione, è stato sottoscritto, con firma digitale, il cui certificato qualificato, rilasciato al soggetto sottoscrittore, riportava un limite di valore, inferiore, rispetto all’importo, riportato, nel pignoramento notificato.

 

Detta limitazione di valore, espressamente, prevista, per gli atti della P.A., a mente dell’art. 24 comma 4 e dell'art. 28, comma 3, lettera "c", del vigente Codice dell'Amministrazione Digitale, ne determina l'inesistenza giuridica e la nullità della sottoscrizione, per il pignoramento, che eccede tale limite di valore.

 

Nel caso di specie, risulta di, immediata e documentata evidenza, che il certificato qualificato, della firma digitale, riporta, un importo, con limite di valore, inferiore all’importo, indicato nell’atto di pignoramento di crediti presso terzi, cagionando, la nullità insanabile dell'atto, in questione, per difetto di valida sottoscrizione.

Riproduzione Riservata


Richiedi informazioni
Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità alle vigenti norme sulla privacy. Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla privacy
*questo campo è obbligatorio.
INVIA RICHIESTA