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Garanzie procedimentali e processuali del contribuente, violazione art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali Unione Europea, prova di resistenza, abuso del processo, condanna Ufficio art. 96 c.p.c.

Garanzie procedimentali e Processuali del contribuente, avviso di accertamento, Violazione art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, prova di resistenza, abuso del processo, condanna Ufficio ex art. 96 c.p.c.

Il contribuente ha il diritto di essere sentito, preventivamente, alla emissione dell’accertamento, allo scopo di esporre il proprio punto di vista e documentare le proprie ragioni. Nel caso di specie il ricorrente ha documentato “per tabulas” la correttezza delle motivazioni, sia depositando, copiosa, documentazione contabile, fiscale ed extracontabile, sia argomentando, correttamente, le proprie ragioni, sia in sede di accertamento con adesione, sia in sede di ricorso di primo grado. 

A riguardo, i giudici di prime cure, così recitano: …”La ricostruzione nel merito della vicenda, … documenta non solo la violazione da parte dell’A.F. dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, con invalidità dell’atto, trattandosi di IVA che quindi soggiace alla diretta applicazione del diritto dell’Unione, la cui violazione comporta in ogni caso la invalidità dell’atto, considerato anche che in fase di accertamento con adesione e di giudizio, il contribuente ha assolto l’onere di enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e di come l’opposizione di dette ragioni, non erano puramente pretestuose. Il comportamento tenuto dall’A.F. oltre alla violazione dell’obbligo di contraddittorio, configura anche una lesione del canone generale di correttezza e buona fede oltre che del principio di lealtà processuale, che viene stigmatizzato nella risposta fornita dall’A.F. a chiusura dell’accertamento con adesione, riprodotte anche nelle stesse motivazioni, sottese alla costituzione in giudizio dell’A.F.

Infatti l’Ufficio a fronte della documentazione fornita dalla parte nonché alla comunicazione di Lottomatica, invece di chiedere chiarimenti alla società Lottomatica, in merito alle discrasie rilevate, al fine di verificare la fondatezza o meno della pretesa tributaria basata tributaria basata sulle comunicazioni provenienti dalla società Lottomatica, ha preferito coltivare l’azione giudiziaria, anche in relazione a recuperi palesemente infondati. Tale condotta è censurabile sulla base del co.3 cpc, per il quale non è necessario il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo necessaria solo una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente in giudizio, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21943/18 ”… 

Sentenza C.T.P. di Roma 10698/19, depositata in data 18 luglio 2019

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