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Prescrizione cartella di pagamento, estratto di ruolo, impugnazione, accertamento della prescrizione del credito, chiarimenti Corte di Cassazione ordinanza 3990 del 2020

Sovente, si verifica che il contribuente, si rechi, presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, per depositare un’istanza di rateazione, ovvero voglia verificare, la regolarità, della sua posizione fiscale, ovvero decida di presentare una richiesta di definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione dei ruoli), ed in quella occasione, mediante la consegna dell'estratto di ruolo, scopra di essere stato destinatario, suo malgrado, negli anni addietro, della notifica di una cartella di pagamento, della quale, sino a quel momento, non aveva, avuto, alcuna, notizia.

A questo punto, il contribuente, dovrà, individuare, la, corretta, decorrenza del termine prescrizionale, avuto riguardo, sia alla natura del credito, riportato nella cartella, sia alla data di notifica della stessa, sia alla data, di esecutività del ruolo, sia alla, eventuale, notifica, di atti, interruttivi, della prescrizione, (avviso di intimazione di pagamento, preavviso di iscrizione ipotecaria etc), da parte dell’Agenzia delle entrate Riscossione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3990 del 18.02.2020, ha ribadito, un principio, già, introdotto con la, nota, sentenza, a Sezioni Unite, n. 19704 del 02/10/2015, in materia di, autonoma, impugnabilità dell’estratto di ruolo.

La Suprema Corte, in quella sede, …” ha affermato il principio della autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto posto a fondamento di cartelle non notificate, nei termini che seguono: "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione” …

In quella sede la S.C. ha, anche, chiarito, due, importanti, principi, in materia di, impugnazione, dell’estratto di ruolo, e cioè che …” non osta l'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato impugnabilità prevista da tale norma non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacchè l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazioni".

Così, come …” L'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica”…

Ma cosa accade, laddove, la cartella di pagamento, sia stata ritualmente notificata ed, in questo caso, quale comportamento dovrà tenere il contribuente, per contrastare, legittimamente, la pretesa in questione?

La Suprema Corte, nella, citata, ordinanza ha, chiarito, un importante, principio di diritto, atteso che ritiene sia ammissibile l’impugnazione del ruolo, per far accertare la prescrizione del credito, anche, nei casi, nei quali, la cartella di pagamento risulti, ritualmente, notificata.

A riguardo, la Suprema Corte, così, recita   …” Ritiene questa Corte, nel solco dell'arresto delle Sezioni Unite di cui sopra si è dato conto, che debba essere riconosciuto l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (sul punto si veda: Cass. sez V 418/2018 Cass. sez.VI, 2301/2018; Cass. civ. sez.VI n. 29179/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29177/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29174/2017; Cass. civ., sez. VI n. 24932/2017)”…  

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