Il quadro normativo
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Art. 2, co. 6-ter, D.Lgs. 127 del 2015 – Primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative.
Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, con la risoluzione n. 6 del 10 febbraio 2020, ha chiarito che la omissione della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, relativa al secondo semestre 2019, può essere regolarizzata senza sanzioni:
"Laddove l'unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127, la violazione, alla luce di quanto già indicato nella circolare n. 15/E del 2019 e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di errori del contribuente, può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l'esecuzione dell'adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019."