Sino all'entrata in vigore del vigente testo, del 6 comma, art. 2 D.Lgs. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, avvenuta il 27 gennaio 2018, che ha esteso l'obbligo della firma digitale anche sugli atti accertativi dell'A.F., era esclusa l'applicabilità della firma digitale, in luogo di quella autografa, sugli atti emessi nell'esercizio delle attività ispettive e di controllo fiscale, salvo che, come consentito a partire dal 1 luglio 2017, questi non fossero notificati a mezzo PEC.
Pertanto, risulta illegittima ed illegale, la combinazione tra avviso di accertamento, riportante la dizione “sottoscritto digitalmente” e notifica del medesimo in via ordinaria, atteso che in tale circostanza, l'atto così notificato, risulta affetto da nullità, ai sensi del terzo comma dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, per difetto di sottoscrizione (autografa)
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