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Dilazione dei ruoli come mettere in sicurezza l'azienda da azioni esecutive del Concessionario della Riscossione e far valere i diritti del ricorrente

La cartella di pagamento contiene la descrizione delle somme dovute, l’invito a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, a pena di avvio dell’esecuzione forzata, le istruzioni sulle modalità di pagamento, sulle modalità per richiedere la rateazione, sulle modalità per proporre ricorso, l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella.

In caso di mancato pagamento della cartella nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica della stessa, gli oneri di riscossione dovuti all’agente della riscossione, nella misura piena e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato o ritardato pagamento della cartella.

Trascorso il termine di 60 giorni senza che il contribuente abbia eseguito il pagamento, l'agente della riscossione può mettere in atto le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).

In questi casi, al fine di tutelare il contribuente dalle conseguenze di una azione esecutiva, dell’AGE Riscossione, volta al recupero, coattivo, delle somme, riportate nell’atto notificato, sia esso una cartella di pagamento ovvero un atto dell’esecuzione (intimazione di pagamento, fermo amministrativo, atto di pignoramento di crediti presso terzi), risulta necessario ed opportuno, presentare, istanza di rateazione, al fine di consentire, allo, stesso di far valere, le sue, giuste, rimostranze, in Commissione Tributaria, ovvero in Tribunale, attesi i tempi, non brevi, di discussione del giudizio e di deposito della sentenza.

A riguardo, la Suprema Corte, con sentenza 3347 del 2017, ha statuito che la … ”rateizzazione chiesta dal contribuente”…. “non costituisce acquiescenza”.., atteso che “la rinuncia” a contestare le somme richieste, dall’AGE Riscossione, deve essere …“manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci”.

Principio, confermato, dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 14945 del 2018, che ha statuito la presentazione della rateazione non precludere, affatto, una successiva impugnazione delle cartelle dilazionate.

In concreto la S.C., con la citata sentenza, recita: “Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siamo scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario”.

 

Principio, ribadito, di recente, dal Supremo Consesso, con Ordinanza n. 31484 del 3/12/2019 e Ordinanza n. 31486 del 3/12/2019, le quali ordinanze, confermano che, la mera dilazione, chiesta ed ottenuta, non costituisce, puro e semplice riconoscimento di debito, delle cartelle ivi riportate.

Del che, la dilazione non è prova della notifica degli atti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, essendo “irrilevante che la società ne possa aver avuto conoscenza al di fuori della prescritta notifica, essendo la stessa presupposto per l’insaturazione di un corretto contraddittorio.

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