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Notifica cartella di pagamento giuridicamente inesistente spedita da indirizzo pec non presente nell'elenco ufficiale "IPA" (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 2799, del 28 febbraio 2020, ha ribadito la inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento, spedita da un indirizzo PEC, irrituale, ovvero "notifica.acc.lazio@pec.agenzia.riscossione.gov.it", non presente nell’elenco ufficiale, “IPA”, indice delle pubbliche amministrazioni.

Del che, risulta, confermato, il ragionamento, in punto di diritto, in precedenza, illustrato, e cioè che …”a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto”, ovvero “IPA”, “Reginde”, “Inipec”, come, statuito, in tema di notifica a mezzo PEC, dall'art. 26, D.P.R. n. 602/73, e dall’art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17346/2019, aveva, già, chiarito che la notifica della cartella di pagamento è viziata ed insanabile, se il notificante utilizza il proprio “indirizzo di posta elettronica certificata”, non risultante da pubblichi elenchi, a mente dell’art. 3-bis, Legge n. 53/94.

A riguardo, i giudici, di prime cure, così, recitano: …” L'eccezione sollevata dalla ricorrente, contrariamente all'assunto dell'Ufficio è fondata perché, come risulta dalla copia della notifica prodotta dalla parte, essa notifica è stata spedita da un indirizzo Pec non riconducibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione presente nell'elenco ufficiale "IPA" (Indice delle Pubbliche Amministrazioni"), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì un irrituale ed ignoto indirizzo ((...)).

La notifica della cartella esattoriale è insanabilmente nulla (nella forma giuridica della nullità), in quanto l'Ente della Riscossione, in qualità di soggetto notificante, non aveva utilizzato la PEC attribuita all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

In conclusione, dai documenti versati in atti è emerso il fatto storico inconfutabile che la cartella di pagamento è state trasmesse da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro (IPA) per la notifica dei provvedimenti esattivi di natura tributaria; tale scenario risulta in contrasto con la richiamata normativa, pertanto la contestata notifica deve ritenersi priva di effetti giuridici e di conseguenza gli atti impugnati sono nulli ”…


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